Contratti Lavoratori Autonomi in Spagna
L’11 luglio 2007 è una data importante per quanto riguarda i contratti di lavoratori autonomi in Spagna perché, grazie all’approvazione della legge n. 20 denominata “Estatuto del trabajador autonomo”, in Europa per la prima volta si assiste ad una regolamentazione organica del lavoro autonomo.
Si può pertanto affermare che si tratti di un vero e proprio statuto del lavoro autonomo che vede:
- La nascita della figura del TRADE ovvero una figura specifica che appartiene alla categoria dei lavoratori autonomi;
- La definizione del regime professionale a cui il TRADE fa riferimento ovvero “Trabajador autonomo economicamente dependiente”;
- Le modalità di svolgimento dell’attività del TRADE;
- La tipologia di contratto e la definizione di tutte le sue caratteristiche affinché il lavoratore autonomo possa avvalersi di una serie di tutele importanti (diritto alle ferie, ai permessi in caso di malattia, all’indennità per licenziamento.
A questa importantissima riforma, segue un nuovo “Real Decreto” datato 23 febbraio 2009, che aggiunge un uadeguamento delle tutele in materia, sancendo effettivamente un affiancamento dello statuto del lavoratore autonomo a quello del lavoratore ordinario.
I contratti di lavoratori autonomi in Spagna, grazie a questa particolare attenzione legislativa, sono particolarmente proliferi e le stime aumentano di anno in anno, a riprova del fatto che la figura del Trade in Spagna è a tutti gli effetti una figura del Diritto del Lavoro.
I vantaggi di tale regolamentazione sono sia per il lavoratore autonomo subordinato, che per l’Impresa datrice di lavoro; i più importanti per quest’ultima sono:
- L’impresa non deve versare i contributi previdenziali, che restano a carico del lavoratore libero professionista
- L’impresa può stabilire, attraverso specifico accordo con il lavoratore, qualsiasi tipologia di retribuzione (un fisso, solo commissioni, una parte fissa e una variabile, etc.)
- L’impresa è legittimata a sciogliere il contratto nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi commerciali fissati a inizio rapporto
- è possibile escludere le indennità sostitutive in caso di risoluzione del contratto
- L’impresa è tutelata dalla garanzia che si tratti di una prestazione a carattere personale, per cui il lavoratore contrattualizzato non può cedere o delegare a terzi l’attività oggetto dell’accordo con l’Impresa, salvo espressa autorizzazione di quest’ultima.
E’ sempre bene chiarire però che ciascun contratto dev’essere necessariamente valutato caso per caso poiché le variabili in gioco sono molte. Per questo motivo, i nostri esperti e consulenti EMPRESANDO sono a disposizione per un inquadramento iniziale della situazione, considerandone le varie peculiarità, e per un primo consulto.
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